Conflitto armato non internazionale
Il conflitto armato interno, detto anche conflitto armato non internazionale (in inglese non-international armed conflict; in francese conflit armé non international), è una situazione di violenza armata che si svolge interamente all’interno del territorio di uno Stato, tra le sue forze armate e gruppi armati organizzati o tra gruppi armati contrapposti, senza che uno Stato esterno partecipi direttamente come parte belligerante.
Nel diritto internazionale umanitario (DIU), tali conflitti sono regolati principalmente dall'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai loro Protocolli aggiuntivi del 1977.
Definizione e qualificazione giuridica
[modifica | modifica wikitesto]Per determinare se un episodio di violenza rientri nel campo del diritto internazionale umanitario, è necessario qualificare giuridicamente il conflitto distinguendo tra:
- Conflitto armato internazionale, tra due o più Stati; e
- Conflitto armato non internazionale, tra forze governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi all’interno di uno Stato (sigla inglese: NIAC).
Criteri di esistenza
[modifica | modifica wikitesto]Secondo la giurisprudenza internazionale, in particolare la decisione del 2 ottobre 1995 nel caso Prosecutor v. Dusko Tadić del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia[1], un conflitto armato non internazionale si definisce nel modo seguente:
- «un conflitto armato prolungato tra le autorità statali e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi all’interno di uno Stato».
Il termine «prolungato» si riferisce all'intensità delle ostilità e non necessariamente alla loro durata cronologica. Perché un conflitto possa essere qualificato come NIAC, devono sussistere due criteri cumulativi:
- un livello minimo di intensità della violenza;
- un sufficiente livello di organizzazione delle parti coinvolte[2].
Esclusioni
[modifica | modifica wikitesto]Non rientrano nel campo di applicazione del diritto internazionale le tensioni e i disordini interni (troubles et tensions internes), come sommosse, sedizioni, rivolte o atti isolati di violenza, che restano regolati esclusivamente dal diritto interno dello Stato interessato. Se invece l'insurrezione iniziale dà luogo ad una stabile occupazione di una parte del territorio statuale, assumendo o rivendicando credibilmente i caratteri della sovranità, allora inizia a porsi il problema della applicabilità del DIU ai combattenti dell'entità organizzata in formazione.
Norme applicabili
[modifica | modifica wikitesto]Articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra
[modifica | modifica wikitesto]L’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 stabilisce norme umanitarie minime applicabili ai conflitti «non di carattere internazionale». Tali norme, ratificate quasi universalmente, impongono:
- il trattamento umano delle persone che non partecipano direttamente alle ostilità (compresi feriti, prigionieri e civili);
- il divieto di violenza contro la vita e l’integrità fisica, tortura e trattamenti crudeli o degradanti;
- il divieto di prendere ostaggi;
- il divieto di condanne o esecuzioni senza regolare processo.
L’articolo 3 rappresenta la base minima inderogabile del diritto internazionale umanitario.
I Protocolli aggiuntivi del 1977
[modifica | modifica wikitesto]I Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottati a Ginevra l’8 giugno 1977, sono volti ad estendere le tutele rappresentate dal riconoscimento dello status di combattente legittimo.
Le modalità di questo riconoscimento sono duplici: nel caso del primo protocollo, viene operata un'equiparazione de iure. In particolare si estende la tutela anche ai conflitti armati in cui le popolazioni “combattono contro il colonialismo e l'occupazione dei territori da parte di Stati esteri e contro i governi razzisti[3] nell'esercizio del diritto di auto-determinazione sancito nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione dei principi di diritto internazionale riguardanti i rapporti amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, che fa riferimento alla Carta delle Nazioni Unite" (art. 1, par. 4).
Infatti, l'art. 44 sancisce:
- Allo scopo di salvaguardare l'incolumità della popolazione civile, i soldati in combattimento hanno l'obbligo di distinguersi tra i civili quando sono impegnati in un attacco o in un'operazione militare precedente ad un'incursione. Riconoscendo, comunque, che esistono situazioni nei conflitti armati dove, a causa della natura delle ostilità, può succedere che un soldato armato non riesca a farsi riconoscere, egli mantiene il suo stato di combattente purché, in questi casi, porti le armi ben in evidenza.
L'art. 44 quindi stabilisce:
- Il presente articolo non ha lo scopo di modificare l'usanza degli Stati, generalmente riconosciuta, di far indossare l'uniforme ai soldati destinati ad un esercito regolare ed in divisa della nazione coinvolta in un conflitto.
Se l'attribuzione de jure ai predetti conflitti della natura di conflitti internazionali - quanto meno quando sono utilizzati mezzi violenti o terrorismo[4] - è assai contestata in dottrina[5], è però il secondo protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra (relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali) ad avere in prospettiva l'effetto più dirompente, perché sviluppa e integra le norme dell’articolo 3 comune anche per tutti gli altri conflitti armati, cioè quelli che restano definiti di natura “non internazionale”. Esso si applica ai conflitti che:
- si svolgono sul territorio di uno Stato parte delle Convenzioni di Ginevra;
- coinvolgono forze armate statali e gruppi armati organizzati, sotto un comando responsabile;
- sono condotti da gruppi controllano una parte del territorio e sono capaci di condurre operazioni militari prolungate e coordinate.
Il Protocollo II non si applica in casi di:
- tensioni interne, tumulti, rivolte o violenze isolate;
- situazioni in cui i gruppi armati non dispongano di sufficiente organizzazione o controllo territoriale.
Tra le norme fondamentali introdotte dal Protocollo II figurano:
- protezione della popolazione civile;
- divieto di attacchi indiscriminati e atti di terrore;
- tutela di feriti, malati e personale sanitario;
- garanzie giudiziarie minime per i detenuti;
- divieto di rappresaglie, deportazioni e punizioni collettive.
Ratifica e diffusione
[modifica | modifica wikitesto]Le disposizioni dei due Protocolli sono entrate in vigore - con efficacia pattizia vincolante[6] - per gli oltre 160 Stati firmatari che li hanno anche ratificati, ma alcune delle nazioni che potrebbero venire coinvolte direttamente o indirettamente in un conflitto, soprattutto in una guerra civile, si sono rifiutati di ratificarli (tra questi, Stati Uniti d'America[7], Israele, India, Iran e Turchia). Ma anche quelli che li hanno ratificati hanno spesso apposto riserve o dichiarazioni unilaterali che pongono restrizioni all'accettazione totale (Australia, Cina, Francia, Germania, Federazione russa[8], Spagna e Regno Unito[9]) o che mirano a contestare l’incorporazione in essa del diritto consuetudinario. Il secondo Protocollo aggiuntivo del 1977 - in particolare - gode di ampia adesione, ma non universale; tuttavia, gran parte delle sue disposizioni è oggi considerata parte del diritto internazionale consuetudinario.
Altre fonti giuridiche
[modifica | modifica wikitesto]Oltre alle Convenzioni e al Protocollo II, altre fonti del diritto si applicano nei conflitti armati interni:
- lo Statuto di Roma del CPI, che riconosce la competenza della Corte per crimini di guerra: questa ha dichiarato che la sanzione penale, prevista dall'articolo 8(2)(e)(vii) dello Statuto, si applica anche a coloro che compiono reclutamento ed arruolamento forzato di minori all'interno di un conflitto armato non internazionale[10];
- la Convenzione sulle armi chimiche e altri trattati che proibiscono armi o pratiche inumane;
- il diritto internazionale consuetudinario, che codifica molte norme applicabili a tutti i conflitti armati.
Status dei combattenti
[modifica | modifica wikitesto]Nei conflitti armati non internazionali, i membri dei gruppi armati non godono dello status di combattente previsto per i conflitti internazionali, né possono rivendicare lo status di prigioniero di guerra[11], a meno che il successo dell’attività da essi condotta ne qualifichi l’insurrezione con gli attributi della sovranità.
Essi restano soggetti alla giurisdizione penale dello Stato nel cui territorio operano, salvo disposizioni più favorevoli derivanti dal riconoscimento dello status di combattente fatto dallo stesso Stato contemporaneamente al conflitto. È stato rilevato che campagne di guerriglia anche piuttosto intensa, come quella di “Sendero Luminoso” in Perù, non furono riconosciute dal governo legittimo come situazioni di belligeranza[12], a tacere di quelle in cui non s’è mai realizzato un esplicito controllo del territorio[13].
Rispetto alle istanze di applicare comunque il principio di non discriminazione a tutti i combattenti[14], il II Protocollo non abbandona l'ordine concettuale per cui un soggetto non abilitato viene perseguito e punito[15]. Esso continua a non applicarsi alle entità che non siano titolari di soggettività internazionale, anche quando " abbia preteso di portare la guerra allo Stato (una guerra per definizione, asimmetrica). Tuttavia, fermo questo requisito il II Protocollo aggiuntivo del 1977 innova, rispetto alle Convenzioni stipulate nel 1949 che obbligavano i soldati ad indossare divise: esso attribuisce lo status di combattente legittimo anche a chi combatte una guerra civile senza un'uniforme, purché abbia le armi in evidenza durante le azioni militari più in generale, accorda a tutti i combattenti dei conflitti non internazionali la protezione dell'articolo 3 comune delle citate Convenzioni di Ginevra del 1949.
Internazionalizzazione del conflitto
[modifica | modifica wikitesto]Un conflitto inizialmente non internazionale può diventare internazionalizzato se interviene uno Stato terzo a sostegno di una parte: tale intervento equivale ad un illecito internazionale, laddove sia effettuato in violazione del principio di autodeterminazione dei popoli mercé un riconoscimento prematuro di una soggettività internazionale ancora assente. La Corte internazionale di giustizia nel caso Nicaragua c. Stati Uniti (1986) ha stabilito che, per chiamare a rispondere lo Stato interventore, tale internazionalizzazione richiede un controllo effettivo dello Stato intervenuto sui gruppi armati locali. Il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia nel caso Tadić ha poi introdotto un criterio più ampio di controllo globale, che include il sostegno logistico, operativo e organizzativo e che è stata recepita anche dalla Corte penale internazionale[16].
In alcuni casi complessi, un conflitto può essere qualificato simultaneamente come internazionale e non internazionale, a seconda delle relazioni tra le parti e del grado di ingerenza esterna. In ogni caso, il diritto internazionale assimila "ai fini dell’applicabilità delle regole dello ius belli, ai conflitti armati tra Stati sia le situazioni di guerra civile sia i conflitti interni suscitati da movimenti di liberazione nei confronti di una potenza occupante"[17].
Durata e cessazione
[modifica | modifica wikitesto]Le norme umanitarie relative ai conflitti non internazionali si applicano dal momento in cui la violenza raggiunge il livello di intensità richiesto e restano in vigore fino alla cessazione effettiva delle ostilità o alla conclusione di un accordo di pace.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Oltre alle vere e proprie guerre civili, un elenco di conflitti armati non internazionali include i seguenti eventi:
- Guerra del Libano del 2006
- Prima guerra barbaresca (1801–1805)
- Guerra mahdista (1881–1899)
- Conflitto interno in Birmania, 1948-ancora oggi
- Violenza interreligiosa in Nigeria, 1953-ancora oggi
- Conflitto curdo-turco, 1978-ancora oggi
- Guerra a Cabinda, 1975-ancora oggi
- Conflitto di Casamance (in Senegal), 1982-2014, 2015-ancora oggi
- Guerra nel Darfur, (in Sudan), 2003-2009, 2010-2020
- Guerra in Costa d'Avorio, 1999-2000, 2002-ancora oggi
- Guerra del Donbass, 2014-2022
- Guerra a Timor Est/Indonesia, 1975-1999
- Guerra tra israeliani e palestinesi[18], 1967-ancora oggi (vedi Territori palestinesi)
- Guerra in Kashmir, 1947-ancora oggi
- Guerra in Kurdistan, Iraq (vedi Kurdish Democratic Party, Patriotic Union of Kurdistan) 1961-1970, 1988-2003
- Insurrezione islamica nelle Filippine, 1972-1996, 2001-2019
- Prima guerra del Nagorno-Karabakh, 1988-1994
- Conflitto etnico in Sri Lanka, 1983-2001
- Guerra in Uganda, 1987-ancora oggi
- Guerra in Yemen, 1979-1989, 1994, 2000
- Conflitto nel Chiapas, 1994-ancora oggi
- Guerra del Kosovo, 1998-1999
- Insurrezione islamica nel Maghreb, 2002-ancora oggi
- Conflitto del Kivu, 2004-2009, 2012-2013, 2015-ancora oggi
- Guerra del Mali, 2012-ancora oggi
- Crisi anglofona in Camerun, 2017-ancora oggi
- Seconda guerra nel Nagorno-Karabakh, 2020
- Guerra del Tigrè, 2020-2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October 1995, para.70.
- ↑ Wentker, Alexander; Jackson, Miles; Hill-Cawthorne, Lawrence (March 2024). "Identifying co-parties to armed conflict in international law: How states, international organizations and armed groups become parties to war" (PDF). Chatham House.
- ↑ Secondo l'opinione di Noam Chomsky, eminente linguista e critico di sinistra, il riferimento ai conflitti armati contro i regimi razzisti allude chiaramente alla resistenza armata di quegli anni contro il regime dell'apartheid in Sudafrica, mentre quello contro l'occupazione straniera si riferisce alla resistenza armata contro le varie occupazioni di Israele di quel periodo: “Noam Chomsky on BDS and How the Israeli Occupation is ‘Much Worse’”, Interview with Amy Goodman, Democracy Now!, August 11, 2014.
- ↑ L.C.Green, The contemporary law of armed conflict, 2000, p. 56, secondo cui "atti di violenza commessi da individui o gruppi di privati, che sono considerati atti di terrorismo (…) sono al di fuori dello scopo del diritto internazionale umanitario".
- ↑ Nell'opinione 9 luglio 2004, Legal consequences of the construction of a wall in the occupied palestinian territory, l'opinione dissidente del giudice Higgins, parr. 33-34 sostenne che "la Palestina non può essere un'entità internazionale idonea a beneficiare del diritto umanitario, ma nel contempo inidonea a vedersi applicare la proibizione di attacchi armati contro altri".
- ↑ Cfr. le sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia nel caso Tadic, in particolare quella della Camera di appello del 2 ottobre 1995 e quella della Trial Chamber del 7 maggio 1997.
- ↑ Abraham Sofaer, The U.S. decision not to ratify Protocol I to the Geneva Conventions on the protection of war crimes, 82 American Journal of International law, 784, 786 (1988); G. Aldrich, Prospects for United States ratification of Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, 85 American Journal of International law 1, 6-7 (1991); H.-P. Gasser, Some legal issues concerning ratification of the 1977 Geneva protocollo, in Armed Conflicts and the new law 81, 96 (1989).
- ↑ Il 23 ottobre 2019 Mosca ha ritirato la dichiarazione di accettazione della competenza della International Fact-Finding Commission contemplata dal primo Protocollo.
- ↑ V. la riserva apposta dal Regno Unito di Gran Bretagna alla ratifica del I Protocollo Addizionale, nella quale si dichiarava che "è intendimento del Regno Unito che il termine conflitto armato in sé stesso e nel suo contesto denoti un tipo di situazione che non è costituita dalla commissione di crimini ordinari, inclusi atti di terrorismo sia concertati che isolati" (riserva all'articolo 1 paragrafo 4 ed all'articolo 96 paragrafo 3 del Protocollo addizionale I, disponibile sul sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa).
- ↑ Corte penale internazionale, sentenza 14 marzo 2012 nel caso The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, § 539 e seguenti.
- ↑ Badore, Z. (2023). Additional Protocol IV: Clarifying the Status of “Unprivileged Belligerents” Participating in Armed Conflict. Texas International Law Journal, 59(1), 161–184.
- ↑ Hilaire McCoubrey-Nigel White, International law and armed conflict, 1992, p. 318.
- ↑ Fu il caso dell’IRA o dell’ETA, in cui semmai hanno operato misure di clemenza successive alla conclusione delle operazioni di contrasto da parte delle forze dell'ordine.
- ↑ Principio sotteso alla necessità di sospensione del giudizio in ordine al ius ad bellum secondo Jacques, Philippe, "Equality of belligerents between States and armed groups: Proposal for a new definition of the principle of equality in non-international armed conflicts". International Review of the Red Cross (IRRC), June 2025 (928).
- ↑ «Quelli che si chiamano oggi terroristi (i nomi in passato sono stati tanti) sono criminali, qualificati come tali sulla base delle norme del codice penale proprie di ciascuno Stato»: Guido Sirianni, Pace e guerra, nemici e terroristi, in "Psiche, Rivista di cultura psicoanalitica" 2/2016, pp. 551-558.
- ↑ van Steenberghe, R. (2022). Who Are Protected by the Fundamental Guarantees under International Humanitarian Law? Part 2: Breaking with the Control Requirement in Light of the ICC Case Law. International Criminal Law Review, 22(4), 583–640. https://doi.org/10.1163/15718123-bja10112.
- ↑ Federica Resta, 11 settembre: attentato alle libertà? - I diritti umani dopo le Torri Gemelle, edizioni dell'Asino, 2011, p. 212.
- ↑ Nayef Alakash, M. A., Altaany, H. M., Abuirmilah, B., Mansour Shakhatreh, H. J., Suliman Magableh, N. Z., & Suleiman Al daraiseh, A. K. M. (2024). Enhancing the Implementation of International Humanitarian Law in Conflict Zones: A Comprehensive Review. Pakistan Journal of Criminology, 16(3), 1365–1378. https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1365.1378.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Comitato internazionale della Croce Rossa, Le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977, Roma, CICR, 1999.
- (EN) Comitato internazionale della Croce Rossa, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
- "Non-international armed conflict". Rule of Law in Armed Conflicts (RULAC). Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. 11 September 2017.
- L. Comodo, I conflitti armati internazionali e non internazionali, Diritto e consenso, 9 dicembre 2022, su dirittoconsenso.it.
- Kress, K. (2017). La Cabeza De Jano en La Evolución Del Ius in Bello Interno Y La Cuestión Del Nuevo Ius Contra Bellum Internum. Derecho Penal y Criminologia, 38(104), 179–202. https://doi.org/10.18601/01210483.v38n104.06